Soluzione : PROBIVIRI - I probiviri (o probi viri, termine latino, plurale) sono i cosiddetti "uomini onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento di un ente o associazione, su qualsiasi interno contenziosi, sui rapporti con altri enti e simili. Gli statuti delle società cooperative prevedono spesso un collegio di probiviri, organo che si assume il compito di dirimere eventuali controversie tra soci o tra soci e società, concernenti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso) o la gestione mutualistica.
In ogni caso, la normativa vigente vieta agli amministratori di una società cooperativa di delegare i propri poteri in materia di ammissione, revoca o esclusione dei soci e decisioni che incidano sui rapporti reciproci con i soci (c.c., art. 2544, comma 1). La figura è stata istituzionalizzata in Italia con la legge n. 295 del 15 giugno 1893, che sanciva la possibilità per le società di istituire collegi arbitrali per la risoluzione delle controversie interne, in particolare tra dipendenti e datori di lavoro.
Il Collegio dei Probiviri trova la sua esplicita conferma nella normativa vigente con la previsione dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 - Testo Unico Bancario - ove ne viene specificata la funzione quale organo di impulso al Consiglio di Amministrazione per il riesame del diniego di ammissione a socio in banche popolari.