Il Superbonus 2024 porterà importanti cambiamenti nei benefici fiscali per gli interventi edilizi. Le modifiche riguardano sia la percentuale dei contributi che le condizioni per ottenere la detrazione massima del 110%. Ecco cosa è cambiato.
Dal 1° gennaio 2024, il contributo massimo sarà ridotto al 70%, con una successiva diminuzione al 65% nel 2025. È prevista una sanatoria per i lavori non completati entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, è stato istituito un "fondo povertà" per i redditi con Isee sotto i 15mila euro, destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale del 70%, ma solo se i lavori raggiungono uno stato di avanzamento del 60% entro la fine del 2023.
La maxi-detrazione del 110% sarà mantenuta solo per gli interventi asseverati entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di cessione del credito o sconto in fattura basato sullo Stato avanzamento lavori (Sal) effettuati entro la stessa data, le detrazioni del 110% non saranno recuperate se i lavori non sono stati completati, anche se il miglioramento energetico di due classi non è ancora stato raggiunto.
Per i lavori in corso, solo coloro che hanno effettuato l'asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere il beneficio al 110%. L'asseverazione è una certificazione redatta da un tecnico abilitato, attestando il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese sostenute.
Un fondo povertà è stato istituito per i cittadini con Isee basso che hanno realizzato lavori entro il 2023 pari almeno al 60%. Questo fondo, utilizzabile per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, sarà erogato dall'Agenzia delle entrate, ma non concorrerà alla formazione della base imponibile.
Il decreto prevede ulteriori limitazioni per gli interventi contro le barriere architettoniche. I contribuenti potranno usufruire di una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con particolare attenzione alle barriere architettoniche esistenti. Inoltre, è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3, senza il titolo abilitativo richiesto entro l'entrata in vigore del Dl n. 212/2023.