di Zazoom di martedì 23 gennaio 2024

Autonomia differenziata, in Senato ok al ddl Calderoli: ecco cosa prevede

autonomia differenziata
Il disegno di legge Calderoli, in discussione oggi, 23 gennaio, al Senato, rappresenta una delle riforme principali dell'amministrazione Meloni. Questa proposta, ideata dal ministro leghista Roberto Calderoli per gli Affari regionali, mira a implementare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. In base a questo, previa intesa tra lo Stato e la regione interessata, si potrebbero concedere alle regioni a statuto ordinario, su richiesta, forme di autonomia specifiche in 23 settori, dall'Istruzione alla Salute, dall'Ambiente allo Sport, abbracciando anche Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.

La prospettiva di autonomia differenziata include anche la possibilità per le regioni di trattenere i proventi fiscali legati ai servizi erogati, utilizzando tali risorse nel proprio territorio. Tuttavia, le funzioni autonome possono essere assegnate solo dopo la definizione dei "Livelli essenziali delle prestazioni" (Lep), il livello minimo di servizi uniformi su tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Al fine di evitare disparità economiche tra regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge prevede misure perequative.

Per quanto riguarda i tempi, la procedura di intesa tra Stato e regione dovrebbe durare almeno 5 mesi, con 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese potranno avere una durata massima di 10 anni, con possibilità di rinnovo o terminazione anticipata previa notifica di almeno 12 mesi.

Il ddl 615, intitolato "Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione", è composto da 11 articoli. L'articolo 1 delinea gli obiettivi del disegno di legge, precisando il suo intento di definire i principi generali per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 2 regola la procedura di approvazione delle intese tra Stato e regione, mentre il terzo articolo stabilisce la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolato comprende anche disposizioni sul trasferimento di funzioni, la creazione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, e regole sulla durata delle intese finanziarie. Misure perequative e clausole finanziarie sono trattate negli articoli successivi, con l'obiettivo di garantire equità e solidarietà sociale. L'ultima disposizione, l'articolo 11, estende la legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, includendo una clausola di salvaguardia per il potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza degli enti interessati.